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Riqualificazione energetica

bonus-risparmio-energetico---riqualificazione-energetica-degli-edifici
Data
24 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Edilizia

a cura dell'Ing. Antonio D'Amico


Detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica

La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha previsto la Detrazione Fiscale del 65% delle spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2016 per gli Interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
 
Attenzione: con la legge di Stabilità 2017, il bonus per il Risparmio Energetico viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Può essere utile, dunque, ricapitolare per quali interventi è possibile usufruire dell’Ecobonus, chi possono esserne i beneficiari e qual è la procedura da seguire per ottenerlo.


Per quali interventi è riconosciuta la detrazione?

La Detrazione Fiscale del 65% interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali, sono quindi esclusi tutti gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile. Per tutti gli interventi agevolabili (esclusa l’installazione di Pannelli Solari), l’edificio deve già essere dotato di impianto di riscaldamento anche negli ambienti interessati dai lavori di riqualificazione. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione, per cui sono esclusi gli interventi di ampliamento. Si riportano di seguito alcuni degli interventi agevolabili:
  • Riqualificazione Energetica degli Edifici Esistenti: è detraibile il 65% delle spese sostenute per lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti dalle norme vigenti in materia. La categoria degli “Interventi di Riqualificazione Energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalle norme vigenti in materia;
  • Interventi sull’Involucro Edilizio: sono detraibili il 65% delle spese sostenute per degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dalle norme vigenti in materia.
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010);
  • Sostituzione di Impianti di Climatizzazione Invernale: sono detraibili il 65% delle spese sostenute per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.


Chi sono i soggetti beneficiari?

Possono usufruire della Detrazione Fiscale del 65% sulle spese di riqualificazione energetica, tutti i contribuenti assoggettati all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), anche se non residenti in Italia, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Possono usufruire della detrazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.


Cosa devo fare per usufruire della detrazione fiscale del 65%?

Chi intende usufruire della Detrazione Fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, deve necessariamente acquisire:
- l’Asseverazione: che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;
- l’Attestato di Prestazione Energetica (APE): comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, e deve essere predisposta in conformità allo schema riportato secondo il D.M 26 Giugno 2015;
- la Scheda Informativa: deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
 
Occorre trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, i seguenti documenti:
  1. copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  2. la Scheda Informativa relativa gli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
 
Per usufruire della detrazione è necessario che i Contribuenti non Titolari di Reddito di Impresa effettuino il pagamento delle spese sostenute mediante Bonifico Bancario o Postale, da cui devono risultare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento.
 
Mentre i Contribuenti Titolari di Reddito di Impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
 
I soggetti che si avvalgono della Detrazione Fiscale del 65% sono tenuti a conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:
  • il Certificato di Asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  • la Ricevuta di Avvenuta Trasmissione dei documenti richiesti all’ENEA;
  • le Fatture o le Ricevute Fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • la Ricevuta del Bonifico Bancario o Postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento, nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa.
Ovviamente se non risulta rispettato quanto sopra riportato la detrazione non viene riconosciuta o, se già stata concessa, le somme rimborsate vengono recuperate dell’Agenzia delle Entrate. Ad ogni contribuente che viene riconosciuta la Detrazione Fiscale del 65%, il rimborso delle spese sostenute viene ripartito in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi con i limiti di rimborso massimi previsti per le diverse categorie di intervento. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.


Posso cumulare la detrazione con altre agevolazioni?

Ribadiamo anche in questo articolo che la Detrazione Fiscale del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (come ad esempio la Detrazione Fiscale del 50% per la Ristrutturazione degli Edifici), pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.


Conclusioni

Per definizione, per Detrazione Fiscale si intende: “la sottrazione da un imposta lorda di una quota di certe spese sostenute, tale da ridurre l’imposta stessa”. Nel caso in esame l’imposta in questione è l’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF) e l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e le spese sostenute sono quelle di Riqualificazione Energetica per il 65%, per cui si ha:
Imposta Lorda – Detrazione Fiscale = Imposta Netta
 
Grazie a tali detrazioni è possibile scalare dall’ammontare dovuto alle casse dello Stato, sotto forma di IRPEF/IRES, il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica.
 
Bisogna però precisare una cosa: ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF/IRES dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

 
Tutto chiaro fin qui?
 
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