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Tipologie di accertamento tributario

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Data
23 gennaio 2021
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

 

 

Nel sistema fiscale italiano, basato sull'autodeterminazione delle imposte e dei tributi da pagare da parte degli stessi contribuenti, è chiaro come nasca l'esigenza della Pubblica Amministrazione di effettuare gli adeguati controlli per verificare che quanto dichiarato da tutti noi sia corretto e lineare con le direttive delle Amministrazioni dello Stato, e ancor più necessari per prevenire o reprimere fenomeni quali l'evasione fiscale.
 
Ovviamente è impossibile pensare ad una totalità di controlli estesa su tutta la popolazione, contribuente per contribuente, ma il solo pensiero di essere soggetti al mirino dell'Agenzia delle Entrate ci mette in guardia e ci dissuade dal commettere illeciti in fase di dichiarazione dei redditi e di tenuta della contabilità.

In un nostro articolo, che puoi leggere cliccando qui, abbiamo discusso ampiamente di cos'è un accertamento tributario, quali sono le fasi, le conseguenze e come difendersi al meglio.
 
Qui, in prima analisi possiamo distinguere i controlli messi in atto della Pubblica Amministrazione in 4 tipologie o livelli:
- controllo automatizzato o aritmetico e di abbinamento dei versamenti: si tratta di verificare se i conti fatti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi presentano o meno degli errori e se sono stati effettuati i versamenti dovuti;
- controllo formale: un po' più approfondito che indaga sull'esistenza o meno dei documenti, fatture, registri, bilanci, ecc., che giustificano i costi sostenuti, le agevolazioni fiscali ottenute e altri dati che influiscono sul calcolo dell'imposta dovuta e delle altre informazioni esposte in dichiarazione;
- controllo sostanziale o accertamento: che va oltre la semplice esistenza formale della documentazione, ma scende nel merito dei contenuti;
- controllo ispettivo: è un controllo che si basa su un'attività investigativa propria degli uffici dell'Amministrazione Pubblica, oltre che del corpo della Guardia di Finanza che a termine delle indagini e delle procedure di controllo condotte in azienda emette il cosiddetto "processo verbale di constatazione", poi utilizzato dall'ufficio per emettere l'avviso di accertamento.

Alla fine dei relativi controlli fiscali, se l'ufficio riscontra delle anomalie nelle dichiarazioni o nelle domande di denuncia presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, provvederà a svolgere gli opportuni controlli, distinti in base agli strumenti utilizzati per la ricostruzione della base imponibile del contribuente e necessari per calcolare la giusta imposta da pagare.

Adesso passiamo ad approfondire le differenti tipologie di accertamento messe in atto dall'Amministrazione dello Stato, e più in particolare, come spesso accade, dall'Agenzia delle Entrate.


Accertamento analitico

La normativa di riferimento in materia di imposte dirette è: art. 38, commi 1-2, art. 39, comma 1 e art. 40 DPR 600/1973.
La normativa di riferimento in materia di IVA è: artt. 54 e 55-bis DPR 633/1972.

L'accertamento analitico riguarda tutti i contribuenti del nostro sistema. Rappresenta il controllo naturale e primario per determinare il reddito imponibile, volto ad adeguare il reddito dichiarato al reddito effettivo, cioè quello che secondo l'ufficio dovrebbe essere, quello presunto per intenderci. In pratica viene ricostruita la base imponibile del singolo contribuente attraverso una verifica analitica delle diverse parti di reddito che la compongono, provvedendo eventualmente alla sua rettifica.
Sono sottoposti a questo tipo di accertamento:
  • i soggetti obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili come i professionisti esercenti arti o professioni e le imprese che esercitano attività commerciale.
Per questi soggetti, dato che le verifiche si basano solo ed esclusivamente sulle risultanze documentali, sulla tenuta della contabilità e dei registri obbligatori, si può parlare di "accertamento contabile". Questo tipo di accertamento è sicuramente più indicato per le imprese di grandi dimensioni che tendono a ricorrere a documenti falsi, e che dunque si rivela più efficace nella lotta all'evasione.
  • i soggetti non obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili come le persone fisiche non soggette ad IVA, le società semplici che per definizione non esercitano attività commerciale e gli altri enti non commerciali.
Per questi soggetti, l'attività di accertamento è condotta sui dati risultanti dall'anagrafe tributaria, dalla dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso contribuente o dai verbali di constatazione emersi durante la fase istruttoria da parte della Guardia di Finanza.
 
Da quanto detto, è chiaro come l'accertamento analitico sia utilizzabile solo quando l'Amministrazione è in grado di conoscere e risalire alle fonti di reddito del contribuente, proprio grazie alle diverse risultanze documentali in suo possesso e trasmesse dal contribuente stesso.

Ma nonostante questa regola tassativa di applicazione dell'accertamento analitico, il Fisco può in casi eccezionali derogare a questo metodo di accertamento, procedendo con altre forme di controllo e ricostruzione dei dati reddituali, soprattutto quando questi non sono facilmente accessibili perché mancanti o non trasmessi dal contribuente.


Accertamento sintetico

La normativa di riferimento è: art. 38, commi 3-5 DPR 600/1973.

Questo accertamento è previsto per le persone fisiche (chi non è titolare di partita IVA), e solo quando il reddito complessivo accertabile risulta superiore almeno di un quinto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
 
La base imponibile viene ricostruita nel suo complesso, a prescindere dai diversi redditi che la compongono, in modo unitario dunque, basandosi su:
- il redditometro, che è uno strumento usato dall'Amministrazione Finanziaria su larga scala che consente di calcolare il reddito complessivo netto presunto sulla base di certi indicatori (come può essere ad esempio il possesso di imbarcazioni da diporto o l'assunzione di un collaboratore domestico) che rappresentano o che dovrebbero rappresentare al meglio la capacità contributiva del soggetto. Infatti, se per almeno due anni consecutivi il redditometro rileva un'incongruità fra la dichiarazione presentata dal contribuente e il reddito presunto che avrebbe dovuto invece produrre, il Fisco procederà alla rettifica del reddito dichiarato, però non prima di aver chiamato in causa il soggetto per esporre le proprie ragioni nelle sedi opportune, in cui dovrà dimostrare che le somme utilizzate a quegli scopi non costituiscono reddito imponibile, ma sono di altra provenienza adeguatamente giustificata;
- le spese di ogni genere sostenute dal contribuente, naturalmente rapportate al livello di reddito dichiarato per lo stesso periodo di imposta. Se il contribuente per l'anno in corso ha dichiarato un certo volume d'affari che sicuramente non gli permette di affrontare grosse spese come ad esempio l'acquisto di un'auto di lusso, desterà sicuramente sospetto circa la provenienza di quei maggiori costi sostenuti in quanto incompatibili con il tenore di vita che per quell'anno di imposta manifesta. Pertanto, sarà chiamato dall'Amministrazione a motivare la natura e l'origine di quelle maggiori fonti di reddito che hanno consentito quella spesa. In questo caso il contraddittorio con l'ufficio è obbligatorio, dal quale contraddittorio potrebbe anche risultare la liceità della maggiore disponibilità monetaria se questa deriva da redditi esenti o esclusi dal calcolo della base imponibile per quel periodo di imposta considerato.


Accertamento induttivo

La normativa di riferimento in materia di imposte dirette è: art. 39, comma 2 DPR 600/1973.
La normativa di riferimento in materia di IVA è: art 55 DPR 633/1972.

L'accertamento induttivo riguarda esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e nei soli casi tassativi previsti dalla legge. In particolare questo metodo si applica quando manca la dichiarazione dei redditi perché non pervenuta all'Agenzia delle Entrate, se da un'ispezione è emersa la mancanza di una o più scritture contabili, se queste scritture contabili sono inattendibili per colpa di gravi omissioni o false indicazioni, se il contribuente si è rifiutato di rispondere ai quesiti dell'ufficio, oppure ancora se non ha esibito dei documenti quando gli è stato chiesto.

Proprio per la mancanza di risultanze documentali in capo all'Amministrazione Finanziaria, questo tipo di accertamento è anche definito "extracontabile", in quanto l'ufficio può tranquillamente servirsi di notizie, dati, presunzioni che devono essere seppur semplici, anche precise e concordanti, potendo quindi andare oltre l'analisi della contabilità del contraente. E' un metodo adottato per lo più nei confronti delle piccole e medie imprese che omettono di registrare i propri guadagni, riscontrando particolare successo nella lotta all'evasione.


Accertamento analitico-induttivo o studi di settore

La normativa di riferimento è: art. 10 legge 146/1998.

Questo tipo di accertamento è volto alla rettifica di specifiche componenti di reddito attraverso la correzione in aumento o in diminuzione dei ricavi e dei compensi dichiarati dal professionista esercente arte o professione e dalle imprese minori. E' chiamato anche accertamento "parziale" in quanto non va a ricostruire complessivamente il reddito, ma appunto lo rettifica solamente.
 
Per fare ciò, l'Agenzia delle Entrate utilizza delle presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti che considerano specifici eventi come indici della capacità contributiva del soggetto. Infatti, attraverso l'utilizzo di un software chiamato Ge.Ri.Co. (Gestione dei Ricavi e dei Compensi), si utilizzano dei semplici indicatori statistici che sono in grado di:
- definire gruppi omogenei di imprese raggruppati in base a vari fattori come l'area geografica di appartenenza, la struttura organizzativa adottata, il mercato servito, ecc.;
- stimare dei ricavi minimi e massimi per ciascun gruppo di imprese definito;
- verificare la congruità dei ricavi di ogni impresa rispetto agli standard del mercato di riferimento;
- valutare il grado di coerenza degli indicatori economici delle imprese, come la resa oraria, la produttività per ogni addetto, ecc.

Il contribuente, dopo aver inserito nel proprio studio di settore tutti i valori delle variabili, può verificare la propria posizione in ordine a due aspetti:
  1. ricavi o compensi dichiarati = CONGRUITA'
  2. principali indicatori economici = COERENZA

Cosa si intende per congruità?

La congruità fa un confronto tra:
 
- i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e risultanti dalle scritture contabili;
- i ricavi o i compensi presunti rilevati da Ge.Ri.Co. e risultanti da variabili contabili ed extracontabili.

Se dal confronto risulta che i ricavi o i compensi sono congrui, significa che i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente corrispondono o sono superiori a quelli calcolati dal software per quello specifico settore di riferimento.
 
Al contrario invece, il contribuente ha tempo fino alla compilazione della dichiarazione dei redditi per adeguare i propri ricavi o compensi al valore ideale di riferimento, altrimenti il Fisco lo inviterà a comparire in contraddittorio per consentirgli di presentare controdeduzioni sui calcoli svolti o per aderire all'accertamento in corso.

Cosa si intende per coerenza?

La coerenza fa riferimento all'utilizzo degli indicatori economici e statistici riferiti a tutti gli aspetti produttivi della propria attività e rilevati all'interno del programma Ge.Ri.Co. Questi indicatori sono in costante aggiornamento per contrastare eventuali situazioni di non corretta compilazione dei modelli relativi ai dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
 
Se il Fisco rileva dei ricavi incoerenti, rettificherà il reddito del contribuente utilizzando i normali metodi di accertamento. Per evitare ciò, il contribuente potrà chiedere al suo commercialista di apporre sulla propria dichiarazione dei redditi il "visto pesante", che certificherà la corrispondenza fra i ricavi o i compensi dichiarati e gli studi di settore, impedendo così all'Amministrazione Finanziaria di apportare modifiche alla dichiarazione stessa.
 
Attenzione: nella Legge di Bilancio 2017 è stato previsto, a partire dal 2018, il debutto di nuovi strumenti di controllo che sostituiranno definitivamente (solo nel nome) gli studi di settore. Stiamo parlando degli indici di affidabilità o indicatori di compliance, che di fatto rappresenteranno per l'ennesima volta un inutile tassello della falsa semplificazione.


Fase finale dell'accertamento

Ciascuna procedura di accertamento esaminata, se condotta regolarmente, porterà all'emissione di un avviso di accertamento, notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulle. Se il destinatario dell'avviso di accertamento non dovesse aderirvi spontaneamente, il Fisco procederà direttamente all'esecuzione dei crediti vantati.

 
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