a cura del Dott. Adriano Caggegi
Come trasportare e conservare i prodotti fitosanitari?
I prodotti fitosanitari, successivamente al loro acquisto presso rivenditori autorizzati, devono essere trasportati in azienda, sempre dal possessore del patentino, in assoluta sicurezza come previsto dal codice della strada in merito al trasporto su strada di sostanze pericolose (ADR Ginevra 30 settembre 1957). Qualsiasi danno alla salute umana e all’ambiente provocato dal danneggiamento dei contenitori e successivo sversamento dei prodotti è di responsabilità del possessore del patentino. Di conseguenza si rende fondamentale seguire alcuni accorgimenti per un trasporto sicuro dei prodotti fitosanitari.
È necessario:
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Utilizzare un veicolo adeguato e con un piano di carico privo di spigoli o sporgenze taglienti che possano danneggiare i contenitori;
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Non utilizzare mezzi per il trasporto di alimenti e/o persone;
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Per le piccole quantità impiegare dei contenitori adeguati in grado di ovviare a possibili perdite;
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Dotare il mezzo di trasporto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei dispositivi per contenere possibili danni ambientali (estintore, sacchi impermeabili, materiale assorbente, ecc.). Il materiale fuoriuscito deve essere raccolto in appositi contenitori ermetici ed etichettati per il successivo smaltimento;
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Disporre il carico in modo da prevenire cadute e ribaltamenti fissandolo con cinghie e rispettando le indicazioni riportate sugli imballaggi (fragile, alto, ecc.);
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Se durante incidenti stradali, parte del prodotto fuoriesce dai contenitori con possibile rischio di inquinamento è necessario chiamare il 118 per le emergenze sanitarie e il 115 per i Vigili del Fuoco;
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Assicurarsi che i contenitori siano integre anche dopo lo scarico in azienda.
Relativamente alla conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari è obbligatorio predisporre un deposito per lo stoccaggio degli stessi, per i contenitori e per i concimi utilizzati in miscela con gli stessi prodotti fitosanitari. Tale deposito, costituito generalmente da un armadietto ben aerato, deve essere sempre chiuso a chiave e ad uso esclusivo del titolare del patentino, devono esservi apposite illustrazioni di pericolo, non deve essere impiegato per la conservazione di alimenti e può ospitare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati per le operazioni di preparazione e uso dei prodotti fitosanitari.
Il deposito può essere costituito anche da un’area specifica all’interno di un magazzino appositamente delimitata e segnalata con specifici cartelli sistemando la pavimentazione in modo da raccogliere eventuali sversamenti. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per i dosaggi dei prodotti ed attrezzature idonee per tamponare eventuali sversamenti.
Inoltre all’interno del deposito è possibile conservare i contenitori per i rifiuti speciali rilasciati dall’impresa di smaltimento.
Come smaltire i residui ed i contenitori dei prodotti fitosanitari?
La miscela fitoiatrica nonché i contenitori utilizzati non devono essere per nessun motivo dispersi nell’ambiente ma devono essere raccolti in azienda in un’apposita area che circoscriva eventuali perdite (armadietto e contenitori ad hoc) sotto la dicitura “rifiuti pericolosi”.
Devono iscriversi all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 8 del D.lgs n.152/06 le imprese agricole che producono rifiuti e che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno. Il formulario identificativo di trasporto (FIR) è un documento che deve essere compilato per il trasporto dei rifiuti, numerato e autenticato presso la Camera di Commercio. Il produttore deve avere 2 delle 4 copie del FIR (conservate per 5 anni) di cui una sottoscritta dall’impianto destinatario del rifiuto.
Le disposizioni relative al FIR non si applicano: ai rifiuti non pericolosi trasportati dal produttore in modo occasionale (4 volte l’anno) e che non superano la quantità di 30 kg o 30 lt; al trasporto di rifiuti appartenenti alla stessa azienda agricola diretta al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito e la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km.
Tutti i soggetti che producono rifiuti, comprese le imprese agricole, devono comunicare alla Camera di Commercio, entro il 30 aprile di ogni anno mediante il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), le caratteristiche e la quantità dei rifiuti pericolosi prodotti.
Sono esonerati dalla presentazione del MUD:
- le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi;
- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un fatturato non superiore a 8.000 euro/anno;
- chi conferisce i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta;
- i professionisti, non associati in forma di impresa, che erogano prestazioni sanitarie;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in enti o imprese;
- i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ma limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Il registro di carico e scarico è obbligatorio per i rifiuti speciali pericolosi e contiene le annotazioni relative alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei prodotti impiegati. Viene conservato assieme ai formulari per 5 anni. Sono esenti gli enti e le imprese che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli enti e le imprese produttrici di rifiuti con più di dieci dipendenti ad eccezione delle imprese che conferiscono i rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta indipendentemente dal numero di dipendenti. Sono inoltre soggette al SISTRI gli enti e le imprese produttori di rifiuti derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura con più di 10 dipendenti ad esclusione delle imprese che conferiscono i rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta indipendentemente dal numero di dipendenti e previa iscrizione al Registro delle Imprese come “imprese agricole”.
Ricapitolando: gli adempimenti post acquisto dei prodotti fitosanitari sono:
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Trasporto in sicurezza dei prodotti fitosanitari con mezzi adeguati;
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Formulario identificativo di trasporto (FIR) numerato e vidimato presso la CAA con 2 copie al produttore conservate per 5 anni (una copia sottoscritta dall’impianto destinatario del rifiuto previo contratto con lo stesso);
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Utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari mediante l’impiego dei DPI rispettando quanto scritto in etichetta e nella scheda di sicurezza;
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Conservazione dei prodotti fitosanitari in apposito armadietto/deposito chiuso a chiave e segnalato da cartelli di pericolo;
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Iscrizione all’Albo gestori ambientali per produzione, raccolta e trasporto in proprio in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt;
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Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD) compilata entro il 30 aprile alla CAA con caratteristiche e quantità dei rifiuti (esenti gli imprenditori che fatturano meno di 8.000 €/anno);
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Registro di carico e scarico obbligatorio conservato per 5 anni assieme ai formulari (esenti le imprese che aderiscono volontariamente al SISTRI).
Tutto chiaro fin qui?
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