a cura dell'Ing. Antonio D'Amico
La Certificazione Energetica degli edifici è uno strumento voluto dalla Direttiva 2009/91/CE e introdotto in Italia dal DLgs 192/05 per valorizzare l’efficienza energetica degli edifici e sensibilizzare gli utenti finali e il mercato rispetto al consumo energetico nel settore civile.
Le regole sulla Certificazione Energetica sono state attuate a partire dal 2009 con la pubblicazione delle prime Linee Guida Nazionali contenute nel DM 26/6/09 e aggiornate nel Luglio 2015 con le Nuove Linee Guida contenute nel DM 26/06/15 ed entrate in vigore il 1° Ottobre 2015.
Che cos'è l'attestato di prestazione energetica (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), esprime il “Collaudo Energetico” di un edificio di nuova costruzione o di un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione, o ancora può definirsi come la “Targa Energetica” di un edificio esistente.
Tale documento, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia e con validità di 10 anni dal momento del rilascio, attesta e sintetizza le caratteristiche energetiche dell’edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dello stesso e quindi poter ottenere un miglioramento della Prestazione Energetica dell’edificio.
Che cos'è la prestazione energetica di un edificio?
La Prestazione Energetica di un Edificio rappresenta la quantità annua di Energia Primaria (ovvero necessaria per ottenere le Condizioni di Confort) effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio: la Climatizzazione Estiva e Invernale (quindi raffrescamento e riscaldamento) degli ambienti, la preparazione dell’Acqua Calda per usi igienici sanitari o la Ventilazione (ovvero ricambio d’aria viziata) degli ambienti.
La Prestazione Energetica viene espressa da uno più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.
In quali casi ho l'obbligo di far redigere l'APE?
Secondo l’Art.6 del DLgs 192 e s.m.i nel caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici (o unità immobiliari), ove l’edificio (o l’unità immobiliare) non ne sia già dotato, il propietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. Gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di APE prima del rilascio del certificato di agibilità.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione (ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno), i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale devono riportare gli indici di Prestazione Energetica dell’edificio (o unità immobiliare) e la Classe Energetica corrispondente.
A chi mi posso rivolgere per far redigere l'APE?
Possono svolgere l'Attività di Tecnico Certificatore Energetico e quindi redigere l’Attestato di Prestazione Energetica i tecnici laureati in Ingegneria, Architettura oppure quelli con diploma de Perito Industriale, di Geometra iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Che rischi corro nel caso di mancata redazione dell'APE?
Per il mancato rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000 €. In caso di mancata redazione di dell’Attestato di Prestazione Energetica per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 € a 1.800 €. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i Parametri Energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500 € a 3.000 €.
Tutto chiaro fin qui?
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