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Gli enti non commerciali

gli-enti-non-commerciali---aspetti-contabili-amministrativi-e-gestionali-degli-enti-no-profit
Data
23 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
No Profit

a cura del Dott. Antonino Mazzeo


Aspetti contabili, amministrativi e gestionali degli enti non commerciali di tipo associativo

Questo articolo affronta in modo schematico i principali adempimenti di natura fiscale, amministrativa e gestionale degli enti no profit di tipo associativo. La materia è molto complessa e richiederebbe un’analisi molto più incisiva e dettagliata. Nessuna pretesa, quindi,  sull’esaustività dell’argomento trattato, ma solo una sorta di promemoria per chi magari si avvicina per la prima volta nel variegato mondo degli enti non commerciali. Buona lettura!

Introduzione

Gli enti non commerciali, a differenza delle società, possono svolgere:
  1. Attività istituzionale: quella prevista dallo Statuto per poter raggiungere i fini istituzionali;
  2. Attività commerciale: purché strumentale rispetto alla prima, necessaria per poter reperire risorse finanziarie utili per il raggiungimento degli scopi statutari.
Per la sola attività istituzionale non esiste nessun obbligo contabile o amministrativo in termine di rendicontazione, se non quello di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Pertanto, non esiste nessun obbligo di tenere le scritture contabili, così come per le imprese commerciali. Tuttavia, è opportuno tenere almeno una contabilità elementare per soddisfare esigenze di trasparenza e per poter riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente. Non avendo nessun vincolo normativo, l’ente potrà redigere il proprio rendiconto, secondo i criteri che ha indicato nello statuto, oppure con modalità scelte liberamente.
 
Quando si va  a scegliere il sistema contabile da adottare, bisogna tenere conto delle previsioni statutarie, delle dimensioni dell’ente, e di una serie di valutazioni di opportunità.  Così, se si tratta di un ente di piccole dimensioni, svolgente solo attività istituzionale, si può optare per un rendiconto di tipo finanziario, cioè si rileveranno le entrate e le uscite. Naturalmente, con questo tipo di impianto non è possibile la rilevazione dei debiti e dei crediti a fine esercizio. In buona sostanza, le operazioni rilevate riguarderanno tipicamente le quote associative, i contributi, le liberalità, le donazioni. Per poter rilevare le suddette operazioni è sufficiente la tenuta di un registro di prima nota, oppure un libro giornale a partita semplice. Tali registri non sono soggetti a vidimazione preventiva, né a schemi obbligatori. Tuttavia, bisogna rispettare la cronologicità delle operazioni, l’ordine e la correttezza delle annotazioni.

Per gli enti di maggior dimensione, è opportuno l’utilizzo della partita doppia che permette a fine esercizio la redazione del bilancio sia della componente patrimoniale che di quella economica.

Un’altra importante scelta da effettuare riguarda l’applicazione del rendiconto economico/finanziario per cassa o per competenza. In linea di massima, soprattutto per gli enti di maggiore dimensione, si opta per la competenza. L’importante, soprattutto per le operazioni a cavallo di due esercizi, è che si predispongano dei prospetti di riconciliazione finanziaria.

Passiamo, adesso, ad analizzare gli aspetti contabili degli enti che svolgono anche attività commerciale. In questo caso è obbligatorio tenere una contabilità separata.

L’ente può scegliere tra i seguenti regimi contabili con riferimento all’attività commerciale:
  • Contabilità ordinaria per obbligo (quando si superano i limiti dei ricavi previsti per le imprese), oppure per opzione;
  • Contabilità semplificata (quando i ricavi rientrano nei limiti previsti per le imprese commerciali);
  • Contabilità in regime forfettario di cui alla legge 398/91 (solo se sussistono determinate condizioni e per opzione).
  • Contabilità in regime forfettario ex art. 145 TUIR.


Regime ordinario

Risulta obbligatorio per gli enti che nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi superiori a 400.000 € (per le prestazioni di servizi) o 700.000 € (per le altre attività). Tali enti dovranno istituire il Libro giornale, il Libro inventari, i registri iva, il Registro dei beni ammortizzabili.

Il reddito verrà determinato dalla somma algebrica dei costi e ricavi e apportando le eventuali variazioni fiscali in aumento e/o in diminuzione.


Regime semplificato

Applicabile se nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi inferiori a 400.000 € (per i servizi) o 700.000 € (per le altre attività). Dovranno tenere i registri iva, con l’indicazione delle eventuali rimanenze, e il prospetto delle rimanenze. Il reddito verrà determinato sommando ai ricavi le rimanenze finali e sottraendo i costi. 


Regime forfettario ex art. 145 Tuir

Gli enti ammessi al regime semplificato, possono optare per il regime forfettario ex art. 145 Tuir.
In tal caso, il reddito d’impresa verrà determinato applicando ai ricavi conseguiti dall’attività commerciale dei coefficienti di redditività così definiti:
 
Prestazioni di servizi:
  • 15% per i ricavi fino a 15.493,71 €;
  • 25% per i ricavi compresi tra 15.493,72 e 400.000 €.
Altre attività:
  • 10% per i ricavi fino a 25.822,84 €;
  • 25% per i ricavi compresi tra 25.822,85 e 700.000 €.
Sul reddito così determinato verrà applicata l’aliquota Ires ordinaria (attualmente fissata al 27,5%).
L’opzione per il suddetto regime dovrà avvenire in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata ed è vincolante per almeno tre anni. Trascorso il triennio, si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca.
 
Qualora l’ente eserciti contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, vengono applicati i coefficienti di redditività previsti per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente se vi è stata la distinta annotazione delle attività. Diversamente, si applicano le percentuali previste per le prestazioni di servizi.


Regime forfettario ex legge 398/91

Inizialmente, tale regime era stato introdotto solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Successivamente fu esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza scopo di lucro con il decreto legge n. 417/1991, art. 9 bis. Infine, con la legge n. 350/2003, ne possono usufruire anche le associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare. Sono escluse le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi, in quanto, pur essendo enti non profit, non sono giuridicamente delle associazioni.
 
Condizione fondamentale per poter accedere a tale regime è non aver conseguito nell’anno solare precedente proventi commerciali superiori a 250.000 €. Se l’associazione è di nuova costituzione, i proventi commerciali previsti non devono superare il suddetto limite ragguagliato ad anno. Dal limite dei 250.000 € non bisogna considerare l’iva e l’eventuale imposta sugli intrattenimenti. Naturalmente, non vengono nemmeno considerate le entrate che hanno natura istituzionale (quote associative, erogazioni liberali, ecc.).
 
L’opzione per tale regime contabile deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale dell’Associazione. Successivamente bisogna anche comunicarla all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, barrando il quadro VO del modello UNICO. L’opzione ha durata minima di 5 anni. Se in corso d’anno si supera il limite dei 250.000 €, il regime cessa dal mese successivo al superamento del limite, passando al regime ordinario. Si avranno, così, nello stesso periodo di imposta due differenti regimi contabili. Dall’inizio del periodo di imposta e fino al superamento del limite, si applicherà il regime agevolato. Dal mese successivo al superamento e fino alla chiusura del periodo d’imposta si applicherà il regime ordinario.

Diverse sono le agevolazioni per le associazioni che hanno optato per il suddetto regime. In particolare, è previsto:

  • Esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili;
  • Esonero dall’obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali per i compensi incassati;
  • Esonero dall’obbligo di emissione e registrazione delle fatture (tranne per le operazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessioni di diritti radio-tv);
  • Esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale iva;
  • Esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio.
L’iva incassata per i proventi commerciali generici (pubblicità, sponsorizzazione, prestazione di servizi, ecc.) verrà versata nella misura del 50%. Invece, l’iva incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici, si verserà nella misura del 75%.
Sul reddito imponibile prodotto ci sarà una defiscalizzazione del 97%. Ossia, si calcolerà il 3% sui proventi commerciali a cui applicare l’aliquota ordinaria Ires.

A fronte di tutti questi esoneri e agevolazioni, rimangono alcuni obblighi:

  • Conservazione e numerazione progressiva delle fatture acquisti ed emesse;
  • Annotazione, anche con unica registrazione, in un apposito registro riepilogativo, entro il 15 del mese successivo, dei proventi conseguiti;
  • Versamento trimestrale dell’iva entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • Redazione e approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
  • Presentazione dello spesometro (includendovi anche le fatture acquisti);
  • Presentazione del modello UNICO Enti non commerciali, ed eventualmente il Modello 770 e Certificazione Unica.
Inoltre, al pari di tutti gli enti non profit, rimane l’obbligo di tenere il Libro soci e il Libro verbali assemblee.
Se vengono effettuate operazioni di raccolta fondi, bisogna redigere un apposito rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, da dove risultano in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese effettuate.
 
Nel prossimo articolo scoprirai quali sono gli aspetti amministrativi e gestionali delle associazioni, come si differenziano e come vengono registrate.

 
Tutto chiaro fin qui?

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