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Liquidazione, acconto e rimborso IVA

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Data
30 novembre 2021
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

 


Adempimenti IVA: cosa sono e come si calcolano

Nel corso dell’esercizio della propria attività di impresa, per tutti i titolari di partita IVA sorgono una serie di adempimenti amministrativi che lo Stato impone di compiere per la corretta autodeterminazione dei redditi e per garantire il gettito fiscale.
 
Tra questi adempimenti, quello che sicuramente rappresenta il fardello più pesante e difficile da digerire per il contribuente e che quindi è spesso e volentieri evaso, è proprio la denuncia dell’IVA da versare in sede di liquidazione periodica, che comporta non poche conseguenze soprattutto per le piccole e medie imprese, soggette di frequente ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
Tutti i contribuenti soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di liquidare e versare periodicamente l’IVA:
  • Mensilmente;
  • oppure trimestralmente su opzione in dichiarazione e solo se nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
400.000 €, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi e
700.000 €, per le imprese che esercitano altre attività.


Chi è il soggetto passivo?

È considerato soggetto passivo colui che è debitore di un’obbligazione tributaria e tenuto al versamento di un’imposta solo in virtù di un fatto o di un atto giuridico che rileva la sua capacità contributiva quale presupposto di imposta.


Come si calcola l’IVA da pagare o da riscuotere?

In seguito alle consuete registrazioni contabili e di compilazione dei registri di acquisti, di vendita e dei corrispettivi,
  • nel caso dei contribuenti mensili l’operazione da calcolare è la seguente:
IVA a credito del mese precedente risultante dalle annotazioni eseguite nei registri degli acquisti
meno IVA a debito del mese precedente risultante dalle annotazioni eseguite nei registri delle vendite o dei corrispettivi.
  • Nel caso dei contribuenti trimestrali l’operazione da calcolare è la seguente:
IVA a credito del trimestre precedente risultante dalle annotazioni eseguite nei registri degli acquisti
meno IVA a debito del trimestre precedente risultante dalle annotazioni eseguite nei registri delle vendite o dei corrispettivi.
 
Poi, per determinare il risultato finale della liquidazione IVA del periodo occorre sottrarre l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente e sommare l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 €.
 
Se il risultato finale è un importo a debito, pari o superiore a 25,82 €, sarà necessario effettuare il versamento all’Erario oppure si può riportare in aumento per il periodo successivo.
Se il risultato finale è un importo a credito, si potrà portare in detrazione nel periodo successivo o chiedere il rimborso in casi particolari.


Come si versa l’IVA?

I versamenti periodici IVA vanno effettuati utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica.


Che cos’è il modello F24?

Il modello F24 è un modello detto anche “unificato”, perché permette a tutti i contribuenti titolari o no di partita IVA di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, potendo compensare i debiti con eventuali crediti.
 
La compensazione può essere orizzontale o verticale.
Orizzontale quando è possibile compensare imposte, tasse e tributi vari appartenenti anche a categorie differenti (ad esempio IVA con contributi previdenziali).
Verticale quando è possibile compensare imposte, tasse e tributi vari appartenenti alla stessa categoria (ad esempio IVA con IVA, IRPEF con IRPEF).


Quando si versa l’IVA?

I termini di versamento dell’IVA variano a seconda del tipo di contribuente.
 
Per i contribuenti mensili, la liquidazione e il relativo versamento dell’eventuale IVA a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo.
 
Per i contribuenti trimestrali, la liquidazione e il versamento dell’IVA va fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, cioè 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Entro il 16 marzo dell’anno successivo vi è invece il versamento del conguaglio relativo all’ultimo (quarto) trimestre.
Proprio perché optano per la liquidazione trimestrale, questi ultimi contribuenti pagheranno l’1% di interesse oltre all’eventuale debito d’imposta dovuto.


Chi sono i contribuenti trimestrali speciali?

Per i distributori di carburanti, gli autotrasportatori di merci conto terzi, gli esercenti attività di servizi al pubblico e gli esercenti arti e professioni sanitarie, i versamenti vanno effettuati come i contribuenti trimestrali a prescindere del volume d’affari e senza la maggiorazione dell’1% di interessi, fa eccezione il versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.


Che cos’è l’acconto IVA e quando si paga?

L’acconto IVA è un acconto dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali.
 
La scadenza naturale per il pagamento dell'acconto IVA è il 27 dicembre.


Chi è tenuto a pagare l’acconto IVA?

Sono interessati al pagamento dell’acconto IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA


Chi è esonerato dal pagamento dell'acconto IVA?

Non sono tenuti a pagare l'acconto IVA i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- hanno cessato l'attività entro il 30/11 (mensili) o entro il 30/9 (trimestrali);
- nell'ultima liquidazione dell'anno precedente, al lordo dell'acconto versato, risultavano a credito;
- adottano il regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13, L. 388/2000) e dei contribuenti minimi o forfetari;
- hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36, D.P.R. 633/1972);
- hanno un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 €.

Sono inoltre esonerati dal pagamento dell'acconto IVA:
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'IVA.


Come si calcola l’acconto IVA?

L’acconto IVA può essere calcolato scegliendo tra i seguenti diversi metodi di calcolo:
  1. storico;
  2. previsionale;
  3. analitico.
Con il metodo "storico" il contribuente è tenuto al versamento di un acconto pari all'88% del versamento effettuato per il mese o trimestre dell'anno precedente. L'importo preso a base per il calcolo dovrà essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.
 
Con il metodo "previsionale" il contribuente versa un acconto pari all'88% dell'importo risultante della stima delle operazioni che ritiene di porre in essere fino al 31 dicembre. In questo caso, se l'importo versato è inferiore a quanto dovuto, sarà applicabile una sanzione pari al 30% sul carente versamento, salvo, ovviamente, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
 
Infine, con il metodo "analitico" il contribuente effettua una vera e propria liquidazione sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In questo caso l'acconto è pari al 100% dell’IVA risultante dalla liquidazione stessa.


Come si versa l’acconto IVA?

Anche per l’acconto IVA il versamento va effettuato mediante modello F24 esclusivamente per via telematica.

 

E’ inoltre possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
L’acconto IVA versato deve essere poi sottratto all’IVA da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), oppure in sede di dichiarazione annuale IVA (per i contribuenti trimestrali), o ancora da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).


E se cambio modalità di liquidazione dell'IVA da un anno all’altro?

Nel caso di passaggio dal regime di liquidazione mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
 
Nel caso di passaggio dal regime di liquidazione trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.


E se sono un contribuente con contabilità separate? Come verso l'IVA?

Se sei un contribuente con contabilità separate dovrai determinare distintamente l’importo riferibile a ciascuna attività svolta, effettuando dunque distinte liquidazioni dell’imposta.
L’acconto IVA deve essere calcolato sommando i dati relativi ad ogni attività, potendo compensare gli importi a debito con gli importi a credito.


Come posso chiedere un rimborso IVA?

In base all’articolo 30 del DPR 633/1972, esistono diversi casi in cui è possibile chiedere a rimborso l’IVA in eccedenza, in particolare:
  1. in caso di cessazione dell’attività, se hai un credito IVA puoi chiederlo a rimborso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla cessazione dell’attività;
  2. se l’importo da chiedere a rimborso all’atto della dichiarazione dei redditi è superiore a 2.582,28 € nel caso di:
- esercizio esclusivo di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (ad esempio se acquisti beni o servizi con aliquota maggiore rispetto ai beni o servizi che vendi, per cui sarai sempre a credito di IVA);
- quando effettui operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali);
- limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche;
- quando effettui prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- quando ti trovi nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.
  1. se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili, il rimborso può essere chiesto per un ammontare non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.


Codici tributo IVA

I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto IVA sono i seguenti:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per quelli trimestrali.
I codici tributo relativi alle liquidazioni IVA mensili sono:
  • 6001 versamento IVA gennaio;
  • 6002 versamento IVA febbraio;
  • 6003 versamento IVA marzo;
  • 6004 versamento IVA aprile;
  • 6005 versamento IVA maggio;
  • 6006 versamento IVA giugno;
  • 6007 versamento IVA luglio;
  • 6008 versamento IVA agosto;
  • 6009 versamento IVA settembre;
  • 6010 versamento IVA ottobre;
  • 6011 versamento IVA novembre;
  • 6012 versamento IVA dicembre.
I codici tributo relativi alle liquidazioni IVA trimestrali sono:
  • 6031 versamento IVA primo trimestre;
  • 6032 versamento IVA secondo trimestre;
  • 6033 versamento IVA terzo trimestre;
  • 6034 versamento IVA quarto trimestre.
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