a cura dell'Ing. Antonio D'Amico
Il Decreto 16 Febbraio 2016 aggiorna il precedente sistema di incentivazione Conto Termico, per la promozione dell’utilizzo di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di risparmio energetico. In attuazione degli Articoli 3 e 28 del DLgs 28/2011 e gli Articoli 7 e 22 della Legge 164/2014, il Decreto 16 Febbraio 2016 disciplina l’incentivazione di interventi di Piccole Dimensioni o per l’Incremento dell’Efficienza Energetica e la Produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi specifici previsti dai Piani d’Azione per le Energie Rinnovabili e per l’Efficienza Energetica previsti DLgs 28/2011 e dal Dlgs 102/2014.
Quali sono i soggetti ammessi ad incentivo?
Secondo il Decreto 16 Febbraio 2016 i soggetti ammessi ad incentivo sono:
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Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’Articolo 4 commi 1 e 2;
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Soggetti Privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all’Articolo 4, comma 2.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del DLgs 102/2014.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i Soggetti Privati possono avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’Allegato II del DLgs 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al DLgs 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE.
Quali sono considerati interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica?
Sono considerati, secondo l’Articolo 4 comma 1 del Decreto, Interventi di Piccole Dimensioni di Incremento dell’Efficienza Energetica, gli interventi realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi Categoria Catastale, dotati di impianto di climatizzazione e che soddisfino i Requisiti di Ammissibilità di cui all’Allegato I del Decreto 16 Febbraio 2016. Sono incentivabili i seguenti interventi:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici e installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.
Quali sono considerati interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica?
Sono considerati, secondo l’Articolo 4 comma 2 del Decreto, Interventi di Piccole Dimensioni per la Produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili e di Sistemi ad Alta Efficienza, gli interventi realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi Categoria Catastale, dotati di impianto di climatizzazione e che soddisfino i Requisiti di Ammissibilità di cui all’Allegato I del Decreto 16 Febbraio 2016. Sono incentivabili i seguenti interventi:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Qual è la procedura di accesso agli incentivi del conto termico 2.0?
Sono previste due modalità di accesso agli incentivi:
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Accesso Diretto agli Incentivi, praticabile da Amministrazioni Pubbliche e Soggetti Privati;
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Prenotazione dell’Incentivo, praticabile solo dalle Amministrazioni Pubbliche.
L’erogazione degli incentivi è sempre subordinata alla presentazione di una domanda al GSE da parte del soggetto responsabile dell’intervento, attraverso la scheda di domanda resa disponibile dallo stesso GSE sul Portaltermico. Rispetto al Primo Conto Termico, il nuovo Decreto 16 Febbraio 2016 prevede una procedura semplificata di richiesta di accesso diretto agli incentivi per tutte le apparecchiature inserite e aggiornate periodicamente da GSE su l Catalogo Apparecchi Domestici.
Quali sono i contenuti della scheda-domanda di incentivo?
Per accedere agli incentivi erogati dal GSE, occorre innanzitutto verificare il possesso dei requisiti tecnici e poi compilare la Scheda-Domanda presente sul sito GSE nella Sezione Modulistica.
Di seguito vengono riportati alcuni elementi che caratterizzano la domanda:
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Attestato di Prestazione Energetica (APE), ove previsto;
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Diagnosi Energetica, ove prevista;
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Asseverazione di un Tecnico Abilitato, per gli interventi non ricompresi nel Catalogo, che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati del Decreto 16 Febbraio 2016;
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Schede Tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quale risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti;
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Fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione e relative ricevute di Bonifici Bancari o Postali effettuati per il pagamento;
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Delega Firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui quest’ultimo acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato;
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ottenimento del Titolo Autorizzativo, ove previsto;
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Dichiarazione di Conformità dell’impianto redatta da un installatore avente requisiti professionali di cui all’Articolo 15 del DLgs 28/2011, ove prevista;
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Certificato del Corretto Smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto.
I dati inseriti nella Scheda-Domanda sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli Allegati del Decreto 16 Febbraio 2016, e di congruità dei costi dell’intervento.
In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile.
Quali sono l'ammontare e la durata dell'incentivo?
Gli interventi sono normalmente incentivati con rate costanti, che vengono erogate in un periodo variabile dai 2 ai 5 anni. Solo qualora l’incentivo sia non superiore ai 5.000 euro, l’erogazione avviene in un’unica soluzione.
Nel rispetto dei principi di cumulabilità, l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.
Conclusioni
Il Nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto dal Decreto del 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi Interventi di Efficienza Energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.
Tutti gli apparecchi elencati nel
Catalogo rispondono infatti ai requisiti tecnici contenuti negli Allegati del Decreto 16 febbraio 2016 (anche se, precisa il GSE, il Catalogo ha mero valore esemplificativo e non esclude, quindi, che anche altri apparecchi non elencati possano rispondere ai requisiti richiesti dal Decreto).
Tutto chiaro fin qui?
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