a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Innanzitutto cominciamo a capire cosa si intende per spese ed oneri deducibili e detraibili per poi soffermarci su alcune di esse.
Sono oneri deducibili quelli che comportano una diminuzione del reddito imponibile sul quale poi si calcoleranno le aliquote IRPEF, (contributi previdenziali, assegni periodici di mantenimento al coniuge, donazioni, ecc.). Sono in pratica sottratti dal reddito prima di calcolare l’imposta da pagare.
Sono spese detraibili quelle che comportano una diminuzione dell'IRPEF lorda pari a una determinata percentuale (spese collegate ai figli e al coniuge a carico del contribuente, spese sanitarie per l’importo eccedente 129,11 €, spese mediche per disabili, ecc.). Sono in pratica sottratte direttamente dalle imposte da pagare.
Entriamo nello specifico delle spese più discusse.
Trattamenti
Sono detraibili le spese relative ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto trattamenti di natura sanitaria.
Spese mediche
Il pedagogista, così come l’osteopata, non sono considerati professioni sanitarie, pertanto, le spese sostenute per le loro prestazioni non sono detraibili.
Posto auto
Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Pertanto, per determinare l’importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso; in relazione alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all’abitazione.
Caldaia
La sostituzione della caldaia è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e consente, pertanto, l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.
Sanitari
Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari, anche se dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, non sono agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, in quanto si tratta di interventi di manutenzione ordinaria. La sostituzione dei sanitari in generale, potrà comunque considerarsi agevolabile qualora l’intervento sia integrato ad altri maggiori interventi per i quali compete la detrazione d’imposta.
Condominio
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Locazione
In riferimento alla deduzione del 19% prevista per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila €, viene precisato che tale limite costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento all’abitazione che al contribuente. Pertanto, in caso di acquisto di più immobili destinati alla locazione, la deduzione va calcolata pro-quota per ciascuna di esse.
Familiari a carico
Con riguardo ai familiari, sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che fino al 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 € lordo.
Non concorrono a formare questo reddito le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento e le altre pensioni e assegni di invalidità.
Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione di 950 € che viene sostituita da:
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1.350 € per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
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1.220 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
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1.620 € per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.
Se i figli a carico sono più di tre, le stesse detrazioni sono aumentate di 200 € per ciascun figlio.
Per il coniuge a carico invece è prevista una detrazione di 800 € decrescente all'aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera 80.000 €.
Mensa scolastica
Infine, il data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha riformulato le detrazioni per le spese di istruzione modificando l’articolo 15, comma 1, lettera c), inserendo nello stesso articolo la nuova lettera e-bis. Così, ai contributi volontari a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa già detraibili nel limite del 19% (acquisto di cartucce per stampanti, piccoli pagamenti per lavori di ristrutturazione o riparazione, acquisto di fotocopie, ecc.), si aggiungono quelle per l’iscrizione e la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria superiore, per la mensa scolastica e per tutti gli altri contributi volontari non finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, fino ad un massimo di 400 € per studente.
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