a cura dell'Ing. Emmanuel Crimi
Che cos’è il DVR e cosa contiene?
Il DVR è un documento redatto dal datore di lavoro di una azienda ai sensi degli Artt. 17, 28, 29 del D.L. 81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro).
Il “Documento di Valutazione dei Rischi” è finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il Documento contiene:
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una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa adeguatamente descritta con l’individuazione delle singole mansioni dei lavoratori;
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l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
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la programmazione delle misure da attuare;
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l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da porre in atto.
Il Documento va contrassegnato con “data certa”, pena la decadenza della sua validità.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono adottare le procedure standardizzate emanate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (comunicazione in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012).
Chi redige il Documento di Valutazione dei Rischi e quando?
La redazione del documento è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, unitamente alla nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Il datore di lavoro può però richiedere la consultazione dell’RSPP nella redazione del documento, del Medico Competente se nominato, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte quelle figure che lavorano in sinergia all’interno dell’azienda per l’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.
Nei condomini c’è l’obbligo del DVR?
C’è obbligo di redigere il DVR ogni qualvolta all’interno di una azienda vi sia almeno un dipendente: in particolare, se il condominio si avvale di un portiere regolarmente assunto a contratto che non rientra nel campo di applicazione del CCNL allora l’Amministratore del condominio viene a configurarsi come datore di lavoro per il portiere e deve adempiere a tutti gli obblighi del datore di lavoro descritti all’Art. 17 del D.L. 81/08, tra cui quello di redigere il DVR. Se poi il lavoratore rientra nel campo di applicazione del CCNL per il condominio sorge solo l'obbligo di adeguata comunicazione e informazione così come previsto dall'art. 36 del D.L. 81/08, senza necessità di redigere il DVR.
Se il condominio invece si avvale di ditte ed imprese esterne per la pulizia dei locali condominiali, per le opere di giardinaggio o di manutenzione, non essendo gli addetti “assunti” dal condominio non sussiste l’obbligo di redigere il DVR. Sussisterà semmai l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti) nel caso in cui le ditte esterne operino in concomitanza con lo svolgersi del servizio di portineria.
Che rischi corre l’Amministratore che non redige il DVR?
L’Amministratore/datore di lavoro è sanzionabile:
con un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se:
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non adotta il DVR;
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non indica nel DVR le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
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non consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
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non adegua il DVR per sopravvenute modifiche allo svolgimento delle attività lavorative
con un’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento:
Tutto chiaro fin qui?
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